Qualche nozione sulla "linea vita"

Che cosa è la linea vita.
I dispositivi di ancoraggio permanenti volgarmente chiamati "linea vita" sono sistemi composti da componenti meccanici che, fissati in maniera permanente alle strutture dell'immobile, sono utilizzabili per ancorarsi durante i lavori che vengono definiti "in quota".

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In sostanza la "linea vita" è un vero e proprio impianto di sicurezza salvavita per le maestranze che operano sui tetti o in aree a rischio di caduta.

Nel settore delle costruzioni, la causa più frequente di infortuni è la caduta dall'alto (42,55%) secondo quanto emerge dal monitoraggio della Fillea Cgil, in particolar modo durante gli interventi di manutenzione degli edifici. Le coperture dei fabbricati necessitano di continue manutenzioni, ispezioni, semplici pulizie o interventi di manutenzione straordinaria, richiamando figure professionali differenti (dal muratore all'antennista, etc...) troppo spesso così tanto abituate ad intervenire sulle coperture da non prestare la dovuta attenzione alle condizioni di sicurezza; quando un problema viene sottovalutato il livello di attenzione si abbassa ed il rischio aumenta!!!

Cosa dice la legge.
Nel momento in cui la copertura diventa luogo di lavoro (come ad esempio per interventi di bonifica, di manutenzione o installazione di impianti fotovoltaici, di impianti solari, di impianti di condizionamento, di interventi su antenne e parabole, ecc...), è fatto obbligo a chiunque e in qualsiasi comune italiano fare uso di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) qualora non ci siano protezioni collettive (parapetti, ponteggi) come da D.L. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza sul luogo di lavoro".

Il D.P.I. è in sostanza composto da un'imbracatura collegata ad un paio di funi di sicurezza che terminano con dei moschettoni ed è indossato dall'operatore (o manutentore) che deve accedere all'area.dpi-01

Di conseguenza la copertura o l'area deve essere dotata di idonei dispositivi di ancoraggio permanenti (secondo le UNI EN 795:2002) progettati ed installati per consentire l'accesso, il transito, l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza, ma sopratutto consentire agli operatori di agganciare i propri D.P.I..

Alcune regioni italiane, come la Liguria, la Toscana, il Veneto ed altre, hanno legiferato i materia di sicurezza del lavoro in quota ed hanno reso obbligatoria l'installazione di sistemi di Linea Vita nelle nuove costruzioni ed in concomitanza di eventuali interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria sulle coperture degli edifici. Pertanto in tali regioni non solo è fatto obbligo di usare i D.P.I. ma anche di installare un sistema di ancoraggio permanente da utilizzare in maniera coordinata.

La responsabilità in caso di linea vita non installata
L'art. 40 del codice penale prevede che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".
Per questo motivo l'amministratore di immobile, a cui è affidato a qualsiasi titolo l'immobile, può essere ritenuto penalmente responsabile se il mancato rispetto della normativa nell'immobile a lui affidato provoca un incidente che la sua diligenza avrebbe dovuto e potuto impedire. Dalla responsabilità penale discende poi quella civile che colpisce direttamente i soggetti giuridicamente titolari delle proprietà (i condomini) fatto sempre salvo il loro diritto a rivalersi nei confronti di colui o coloro ai quali costoro avevano affidato la gestione o la custodia dell'immobile (l'amministratore).
Nel caso di unità abitative dove non è richiesta la figura dell'amministratore, è il proprietario dell'immobile il diretto responsabile in caso di sinistro.

La responsabilità in caso di linea vita già installata
Nel caso invece di una linea vita già installata è opportuno verificare che l'impianto e la sua installazione rispondano effettivamente alla normativa e che tutti gli adempimenti intermini di abilitazioni, collaudo e certificazioni siano stati rispettati. Se così non fosse, la responsabilità di eventuali sinistri ricadrebbe comunque sul titolare dell'immobile.

Qual'è il ruolo del Committente o Responsabile dei lavori (ai sensi dell'art. 89 del D.L. 81/2008).
Si preoccupa di far eseguire la manutenzione periodica dei dispositivi anticaduta, la manutenzione dei fissaggi strutturali e quella delle strutture di supporto. Mette a disposizione dell'esecutore dei lavori (sia impresa o lavoratore autonomo) l'elaborato tecnico della copertura, la dichiarazione di corretta posa dell'installatore, il manuale del produttore e la documentazione relativa alla manutenzione periodica dei dispositivi anticaduta. È responsabile della mancata messa a disposizione di quanto sopraelencato all'esecutore dei lavori (sia impresa o lavoratore autonomo).

Cosa devi sapere se sei un amministratore di condominio o un privato e vuoi tutelarti?
Al termine dei lavori di installazione della linea vita accertati di avere:

  • Certificati dei materiali installati (UNI -EN 795-2002) rilasciati dalla ditta produttrice
  • Relazione di calcolo dei fissaggi dei dispositivi di ancoraggio alla struttura redatta dal Tecnico abilitato ingegnere e/o architetto
  • Elaborato grafico della copertura che prevede la disposizione degli ancoraggi strutturali e le indicazioni per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in sicurezza redatto dal Tecnico abilitato ingegnere e/o architetto
  • Dichiarazione di corretta posa in opera e rilascio del programma di uso e manutenzione dei dispositivi (ART. 89 del D.L. 81/2008) redatta dall'installatore

 

Metti in sicurezza la tua copertura e fai eseguire le manutenzioni ordinarie o straordinarie di cui necessita senza rischi per la le  maestranze e per te stesso.

Lo Studio Tecnico Climan è progettista partner S-line Fischer e progetta impianti di "linea vita" per edifici civilli ed industriali.
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Lo Studio è presente ad Ovada ed opera in Piemonte e Liguria, principalmente nelle provincie di Alessandria, Genova e Savona.

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